CINTURE DI SICUREZZA

(fonte: Ruoteclassiche)

L’ argomento è regolato dalla legge 111/1988, poi ripresa dall’articolo 72 dei Codice della Strada che dice: “Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto dei Ministro dei Trasporti”
Una circolare dei 22 giugno 2000 dei Dipartimento dei Trasporti Terrestri (numero B53/2000/MOT) ribadisce che: “l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria MI che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco”.
Poiché questa delibera sembra in contrasto con il Codice della Strada, che impone l’obbligo a tutte le vetture dotate di punti di attacco, la rivista Ruoteclassiche ha richiesto delucidazioni alla Direzione dei Dipartimento Trasporti Terrestri a Roma.
Questa ha chiarito che, dal punto di vista tecnico, a seguito dei regolamento ECE/ONU e delle direttive CEE relative agli ancoraggi, solo i veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1976 hanno punti di attacco conformi ed omologati.
Prima di quella data gli attacchi possono esservi ma non necessariamente adatti alla installazione di cinture di tipo corrente.
Il Dipartimento ha ribadito che la circolare B53/2000 è stata trasmessa a tutte le sedi di periferia della Motorizzazione nonché ai centri di revisione privati, i quali sono tenuti ad accertare che le cinture anteriori e posteriori siano presenti solo sui veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1976.
Tuttavia, poiché gli enti competenti (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani) non necessariamente sono a conoscenza della circolare e probabilmante applicano l’art. 72 del Codice della Strada, ne possono derivare sanzioni amministrative e sottrazione di 5 punti sulla patente.
Concludendo, se ci sono i punti di attacco, è sempre opportuno montare e allacciare le cinture, anche per evitare sgradevoli ricorsi al prefetto o al giudice di pace (in quest’ultimo caso il ricorrente deve versare presso la cancelleria una somma pari alla metà dei massimo della sanzione inflitta) qualora si venisse fermati per un’ispezione.

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